Art. 30.
(Pene interdittive).

      1. In materia di pene interdettive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:

          a) la sospensione da uno o più uffici pubblici, per una durata non superiore a cinque anni;

          b) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dagli uffici pubblici;

          c) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione per una durata non superiore a cinque anni, da una professione o da un'attività di impresa, anche esercitata in forma cooperativa;

          d) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;

          e) la revoca o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;

          f) la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni,

 

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dalla potestà di genitore, dalla tutela, dalla curatela o dall'amministrazione di sostegno;

          g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a cinque anni, di emettere assegni e di essere titolare o di utilizzare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitino al pagamento, al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in forma elettronica;

          h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dai contratti con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;

          i) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali.