1. In materia di pene interdettive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:
a) la sospensione da uno o più uffici pubblici, per una durata non superiore a cinque anni;
b) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dagli uffici pubblici;
c) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione per una durata non superiore a cinque anni, da una professione o da un'attività di impresa, anche esercitata in forma cooperativa;
d) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;
e) la revoca o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;
f) la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni,
g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a cinque anni, di emettere assegni e di essere titolare o di utilizzare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitino al pagamento, al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in forma elettronica;
h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dai contratti con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;
i) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali.